Sez. 6, Sentenza n. 687 del 17/02/1997 Cc. (dep. 28/02/1997) Rv. 207526 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Questione di legittimità costituzionale - Dell'art. 4 legge 30 luglio 1990 n. 217 - Nella parte in cui non prevede l'annotazione a debito del suddetto diritto - Con riguardo all'art. 24 comma terzo della Costituzione - Modifica infondatezza - Sussistenza - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 30 luglio 1990 n. 217 - nella parte in cui non prevede l'annotazione a debito del diritto di natura non penale di cui all'art. 616 cod. proc. pen. - in riferimento al comma terzo dell'art. 24 della Costituzione che consente al non abbiente di sostenere un procedimento penale senza incorrere in nessuna delle effettive spese connesse al medesimo - Invero la norma costituzionale riguarda i mezzi per agire in giudizio e non anche le pene pecuniarie che come tali non limitano il ricorso, ma introducono solo una sanzione per la presentazione di impugnazione manifestamente infondate o inammissibili dall'origine ed in definitiva una remora a comportamenti dilatori o obbligatori.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)