Sez. 5 - , Sentenza n. 24675 del 03/10/2019 (Rv. 655160 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco di cui all'art. 110, comma 7, TULPS - Imposta ex art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 - Pagamento in un'unica soluzione - Obbligo - Sussistenza - Frazionamento dell'imposta - Condizioni - Apparecchi rimossi o demoliti entro il 31 maggio 2004 - Frazionamento dell'imposta in relazione all'effettivo utilizzo - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco di cui all'art. 110, comma 7, del r.d. n. 773 del 1931, il pagamento dell'imposta ex art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1° gennaio, essendo consentito di frazionare tale imposta in relazione all'effettivo utilizzo solo per quelli installati dopo il 1° marzo di ciascun anno; ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro il 31 maggio 2004, in ossequio al disposto dell'art. 22, comma 3, della l. n. 289 del 2002, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all'effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l'anno 2004 il pagamento della detta imposta in misura ridotta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)