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Sez. 5, Sentenza n. 5359 del 18/03/2015 (Rv. 635061 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 - Pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, settimo comma, T.U.L.P.S. - Unica soluzione - Apparecchi rimossi o demoliti dopo il 30 aprile 2004 - Frazionamento dell'imposta in relazione all'effettivo utilizzo - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635061-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, ai sensi dell'art. 14 bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento delle imposte di cui all'art. 110, settimo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l'imposta in relazione all'effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno; ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, in ossequio al disposto di cui all'art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all'effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l'anno 2004 il pagamento dell'imposta in misura ridotta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)