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Sez. T, Ordinanza n. 34282 del 27/12/2025 (Rv. 677416-02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE | Notifica della cartella di pagamento - Nei confronti del contribuente deceduto - Comunicazione ex art. 65 d.P.R. 600/1973 - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Impugnazione da parte dell'erede - Sanatoria.
Stato
decisa il 2025-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677416-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE

In ipotesi di decesso del contribuente, ove l'evento sia noto all'Ufficio, la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso il suo ultimo domicilio, indirizzata al de cuius e non nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente, in assenza della comunicazione di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nulla, tuttavia, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestiva impugnazione, anche per motivi di merito, così dimostrando di aver avuto contezza del contenuto dell'atto notificato.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)