Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23416 del 16/11/2015 (Rv. 637408 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE | Avviso di accertamento - Comunicazione ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Omissione - Conseguenze - Notifica collettiva ed impersonale agli eredi - Validità - Informazioni relative agli eredi contenute in altre dichiarazioni - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE
In tema di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi, in caso di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano provveduto, almeno trenta giorni prima, alla comunicazione prescritta dall'art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la notifica é legittimamente effettuata collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del "de cuius", non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute in altre dichiarazioni (nella specie, di successione), le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)