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Sez. 1, Sentenza n. 9859 del 01/07/1987 Ud. (dep. 17/09/1987) Rv. 176676 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - ELEMENTO DISTINTIVO - PROVA DELL'ASSOCIAZIONE CRIMINOSA - DOVERI DEL GIUDICE - PROVA INDIZIARIA.*
Stato
decisa il 1987-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176676-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - ELEMENTO DISTINTIVO - PROVA DELL'ASSOCIAZIONE CRIMINOSA - DOVERI DEL GIUDICE - PROVA INDIZIARIA.*

L'elemento distintivo tra i delitti associativi, di cui agli artt. 416 e 416 bis cod. pen., e la semplice partecipazione criminosa, di cui all'art. 110 cod. pen., è costituito dalla natura dell'accordo criminoso: nel concorso di persone nel reato l'accordo avviene in via occasionale ed accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, sicché cessa ogni pericolo per l'ordine pubblico; nei delitti associativi, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi. La ricerca della prova della sussistenza di tali consorterie criminose impone al giudice l'Obbligo di una analisi approfondita al fine di non confondere la consumazione di più reati, in base ad un unico disegno criminoso, con la Costituzione di una associazione criminosa. Nè la necessità di far ricorso alla prova indiziaria può risolversi nell'accertare, ai fini dell'affermazione della responsabilità per un delitto associativo, anche una prova incompleta o semipiena, colmando con congetture quanto manchi agli elementi di accusa per un giudizio di certezza, poiché anche la prova indiretta deve essere sempre tale da condurre ad un giudizio di certezza del fatto ignoto, senza lasciare spazio ad un qualsiasi ragionevole dubbio. (V mass n 168300).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)