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Sez. 3, Sentenza n. 1916 del 10/08/1965 (Rv. 313671 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - INNOVAZIONI CONSENTITE AL CONDUTTORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313671-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - INNOVAZIONI CONSENTITE AL CONDUTTORE - LIMITI.*

Il dovere del conduttore di servirsi della cosa comune per l'uso convenuto non esclude la sua facolta di apportare alla cosa quelle innovazioni, che non ne immutino la natura e la destinazione pattuita, ma servano soltanto a renderne piu intenso il godimento, con il duplice limite che le innovazioni non arrechino danno al locatore e ne sia possibile l'eliminazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)