Sez. 2, Sentenza n. 6108 del 18/11/1981 (Rv. 416907 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - INNOVAZIONI CONCERNENTI LA NATURA E LA DESTINAZIONE - DIVIETO - LIMITI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - INNOVAZIONI CONCERNENTI LA NATURA E LA DESTINAZIONE - DIVIETO - LIMITI.*
L'art. 1587 n. 1 cod. civ., imponendo al conduttore di usare la cosa, secondo la sua destinazione, con la diligenza del buon padre di famiglia, comporta il divieto di eseguire innovazioni che ne mutino la natura e la destinazione, ma tale divieto non va inteso in senso assoluto, restando affidato all'apprezzamento del giudice del merito accertare se le modifiche apportate dal conduttore (nella specie: creazione di fori nel muro perimetrale condominiale e collocazione in essi di tubi di aria compressa) concretino un abuso della cosa locata, ovvero costituiscano addizione separabile senza nocumento al termine del contratto. (V 57/80, mass n 403431; (V 1916/65, mass n 313671).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)