Sez. 3, Sentenza n. 15022 del 15/07/2005 (Rv. 584722 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DI TERZI | Danni alla persona subiti dal lavoratore - Costituzione di rendita vitalizia da parte dell'I.N.A.I.L. - Residuo risarcimento - Azione del lavoratore nei confronti del responsabile del danno - Legittimazione ad agire del lavoratore - Sussistenza - Subingresso dell'istituto assicuratore nei diritti dell'assicurato - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DI TERZI
Il lavoratore che abbia subito danni alla persona in conseguenza di un sinistro stradale, ed abbia per questo ottenuto la costituzione di una rendita vitalizia in suo favore da parte dell'I.n.a.i.l., conserva la legittimazione ad agire nei confronti del responsabile del danno per ottenere l'eventuale residuo risarcimento, qualora il danno sofferto sia stato coperto solo in parte dalla prestazione assicurativa I.n.a.i.l, mentre l'istituto può esercitare l'azione di surroga nei confronti del responsabile del danno per la quota corrispondente all'indennizzo corrisposto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)