Sez. 3, Sentenza n. 3361 del 18/04/1997 (Rv. 503792 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Subingresso dell'istituto assicuratore nei diritti dell'assicurato - Condizione - Comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza sociale - Sufficienza - Indennizzo - Calcolo ai fini della detrazione del risarcimento del danno - Riferimento al momento della predetta comunicazione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Il principio fissato dall'art. 1916 cod. civ. in tema di assicurazione privata contro i danni in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato consegue al pagamento dell'indennità, subisce adattamenti e modifiche nel campo delle assicurazioni sociali nelle quali gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie: I.N.A.I.L.) è sufficiente la comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga, con la conseguenza che in tale momento va calcolato l'indennizzo spettante all'assicurato ai fini della sua detrazione dall'importo complessivo del risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)