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Sez. 3 - , Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021 (Rv. 663299 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Procedimento di riscossione - Formazione del ruolo e notifica della cartella - Necessaria previa notificazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione – Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi per la mancata notifica del titolo esecutivo anteriormente a quella delle cartelle - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2021-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663299-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla formazione di quest'ultimo, per il quale non occorre alcuna notifica, e della cartella esattoriale, che invece deve essere notificata; invece, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anteriormente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione.

Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)