Sez. 1, Ordinanza n. 28833 del 31/10/2025 (Rv. 675986-01)
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | Riscossione coattiva di somme a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione di fatto di immobili di proprietà dello Stato - Formazione del ruolo - Necessità del titolo esecutivo - Esclusione - Legittimità dell’ingiunzione - Condizioni.
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE
In tema di somme dovute per l'occupazione di fatto di immobili di proprietà dello Stato, l'art. 1, comma 274, l. n. 311 del 2004, contiene disposizioni che derogano alla previsione generale dell'art. 21 d.lgs. n. 46 del 1999, consentendo di procedere alla riscossione mediante ruolo del credito, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, anche se l'Amministrazione è priva di un titolo esecutivo, essendo solo necessario e sufficiente che siano state notificate due richieste di pagamento e siano decorsi novanta giorni dall'ultima di esse.
Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 275 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)