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Sez. 2, Sentenza n. 6235 del 04/06/1993 (Rv. 482671 - 01)

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Interclusione - In genere | Cessazione dell'interclusione del fondo dominante - Soppressione del passaggio - Richiesta del convenuto in giudizio confessorio - Proposizione a mezzo di domanda riconvenzionale - Necessità.
Stato
decisa il 1993-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482671-01

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Interclusione - In genere

La richiesta di soppressione del passaggio per avvenuta cessazione dell'interclusione del fondo dominante, che comporta una sentenza costitutiva emessa su domanda del soggetto maggiormente interessato, ove formulata dal convenuto in giudizio a seguito di azione confessoria, non si configura come mera eccezione riconvenzionale, ma come domanda riconvenzionale, inammissibile ove proposta per la prima volta in grado di appello, importando un ampliamento dei limiti oggettivi della controversia, senza che tale domanda possa essere considerata ricompresa nell'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1055, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)