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Sez. 2, Sentenza n. 11955 del 22/05/2009 (Rv. 608192 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE | Cessazione dell'interclusione - Estinzione automatica della servitù - Esclusione - Sentenza costitutiva - Necessità - Richiesta del convenuto nel giudizio confessorio - Mera eccezione - Sufficienza - Esclusione - Proposizione a mezzo di domanda riconvenzionale - Necessità.
Stato
decisa il 2009-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608192-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE

Il venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l'estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una sentenza costitutiva emessa su domanda del soggetto interessato, i cui effetti si producono "ex nunc"; sicché, per paralizzare la "actio confessoria" diretta all'accertamento della sussistenza e difesa di una servitù coattiva, non è sufficiente una semplice eccezione, ma occorre un'espressa domanda riconvenzionale, la quale è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., ove sia stata proposta per la prima volta in grado di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1055, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)