Sez. 1, Sentenza n. 1315 del 17/03/1989 (Rv. 462168 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - GODIMENTO DELLA CASA CONIUGALE DA PARTE DI CONIUGE NON LEGITTIMATO - AZIONE DI RILASCIO DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE - ESPERIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - GODIMENTO DELLA CASA CONIUGALE DA PARTE DI CONIUGE NON LEGITTIMATO - AZIONE DI RILASCIO DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE - ESPERIBILITÀ.*
In tema di separazione personale, il coniuge, che sia nel godimento della casa familiare senza avere diritto reale od obbligatorio sulla stessa e sia carente altresì di titolo per conseguirne l'assegnazione, ai sensi dell'art. 155 quarto comma cod. civ., difettando della qualità di affidatario di figli minori, resta soggetto al rilascio del bene in favore dell'altro coniuge che ne sia proprietario al momento della richiesta, senza che rilevi in proposito l'ulteriore persistenza del diritto di quest'ultimo (nella specie, contestata per sopravvenuta alienazione dell'alloggio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)