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Sez. 1, Sentenza n. 901 del 09/02/1990 (Rv. 465214 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI ASSEGNARE LA CASA CONIUGALE AL CONIUGE SEPARATO - CARATTERE ECCEZIONALE - FUNZIONE - APPLICABILITÀ AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DELLA PROLE - DIVIETO - ASSEGNAZIONE DETTO CONIUGE EX ART. 156 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - PARAMETRI DI VALUTAZIONE EX ART. 11 N. 6 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465214-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI ASSEGNARE LA CASA CONIUGALE AL CONIUGE SEPARATO - CARATTERE ECCEZIONALE - FUNZIONE - APPLICABILITÀ AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DELLA PROLE - DIVIETO - ASSEGNAZIONE DETTO CONIUGE EX ART. 156 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - PARAMETRI DI VALUTAZIONE EX ART. 11 N. 6 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - ESCLUSIONE.*

L'attribuzione al giudice del potere di assegnare la casa coniugale al coniuge separato (art. 155, quarto comma, cod. civ.), derogando al principio generale secondo il quale il debitore risponde delle obbligazioni presenti e future con tutti i suoi beni, ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne, onde non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge che non sia affidatario della prole, ancorché abbia diritto al mantenimento; né a questo ultimo può l'abitazione nella casa familiare essere assegnata ai sensi dell'art. 156 cod. civ., che non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in Forma specifica e non mediante prestazione pecuniaria. Il detto carattere di eccezionalità del quarto comma del citato art. 155 non consente nemmeno di utilizzare i diversi e più elastici parametri di valutazione, introdotti nell'assegnazione della casa coniugale dall'art. 11, n. 6, della legge 6 marzo 1987 n. 74, con riguardo ai casi di scioglimento di matrimonio, nella prospettiva di tutelare il coniuge più debole. (V 1315/89, mass n 462168; (Conf 3100/89, mass n 463227; (Conf 6424/87, mass n 454704; (Conf 3571/87, mass n 452529).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)