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Sez. 1, Sentenza n. 2941 del 19/03/1991 (Rv. 471336 - 01)

Tributi in generale - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento | In genere - Avviso di liquidazione - Autonoma impugnabilità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471336-01

Tributi in generale - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento

L'avviso di liquidazione, costituendo il presupposto della realizzazione coattiva di una pretesa tributaria e contenendo la determinazione dell'imposta sulla base dei valori imponibili in vario modo prefissati, è suscettibile di autonoma impugnabilità da parte del contribuente sebbene non sia, a tal fine, espressamente menzionato nel testo originario dell'art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972, restando la possibilità di impugnare l'ingiunzione limitata ai motivi ad essa afferenti. (Corte cost. n. 313 del 1985).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)