Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 29/04/1994 (Rv. 486429 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - Contenuto - In genere | Art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Originaria formulazione - Avviso di liquidazione di imposta suppletiva - Impugnazione avanti le commissioni tributarie - Ammissibilità - Tardività della imposta suppletiva - Eccezione - Deduzione in sede di impugnazione della ingiunzione di pagamento - Inammissibilità.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - Contenuto - In genere
Anche nel vigore del testo originario dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che non prevede espressamente tale tipo di atto, l'avviso di liquidazione di imposta suppletiva, realizzando, relativamente al supplemento di imposta, la manifestazione del potere impositivo dell'ufficio, è impugnabile avanti le Commissioni Tributarie; conseguentemente le ragioni contro la pretesa tributaria espressa nell'avviso di liquidazione, ivi compresa quella della tardività della imposta suppletiva, devono essere fatte valere con l'impugnazione proposta avverso il predetto avviso, senza che il mancato accoglimento in tale sede, qualunque ne sia il motivo, della questione di tardività della pretesa tributaria, possa rendere la questione stessa proponibile in sede di impugnazione della successiva ingiunzione di pagamento che, in quanto atto esecutivo, quando la tutela di merito è in precedenza esperibile, è impugnabile soltanto per vizi propri e non per motivi che rimettano in discussione la pretesa tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)