Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 11/03/1980 (Rv. 405192 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AVALLO - RAPPORTO FRA COAVALLANTI - DISCIPLINA RELATIVA ALLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONE DEL COAVALLANTE - PRESCRIZIONE - TERMINE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AVALLO - RAPPORTO FRA COAVALLANTI - DISCIPLINA RELATIVA ALLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONE DEL COAVALLANTE - PRESCRIZIONE - TERMINE.*
Il rapporto fra coavallanti e regolato dalla legge cambiaria unicamente dall'art 62, il quale, con una disposizione di carattere generale, stabilisce che il rapporto fra obbligati di pari grado - tra cui sono da includere i coavallanti - non e regolato dalle norme disciplinanti l'Azione cambiaria, bensi da quelle sulle obbligazioni solidali, qualora le parti, nell'Esercizio dei loro poteri dispositivi, non abbiano contrattualmente disposto in modo diverso: conseguentemente l'obbligazione del coavallante non e sottoposta alla prescrizione triennale, bensi alla prescrizione ordinaria decennale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1954, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 62, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)