Sez. 3, Sentenza n. 6451 del 19/03/2007 (Rv. 595571 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AVALLO | Rapporti con la fideiussione - Applicabilità delle norme dettate in tema di fideiussione - Condizioni e limiti.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AVALLO
L'istituto dell'avallo è riconducibile alla categoria negoziale della fideiussione, con la conseguenza che è applicabile all'avallo, sia il disposto dell'art. 1949 cod. civ. che, nel richiamare il più generale principio sancito dall'art. 1203 n. 3 cod. civ., prevede la surrogazione del fideiussore che ha pagato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, sia il disposto dell'art. 1954 cod. civ., che stabilisce che se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 n. 3, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1949, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 24, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 25, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)