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Sez. 3, Sentenza n. 2977 del 27/09/1968 (Rv. 335793 - 01)

FALLIMENTO - COMPETENZA - DISCORDANZA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE TROVASI LA SEDE EFFETTIVA.*
Stato
decisa il 1968-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335793-01

FALLIMENTO - COMPETENZA - DISCORDANZA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE TROVASI LA SEDE EFFETTIVA.*

Ove si accerti che nella Sede legale di una societa non e stato posto in essere ne continuato alcun rapporto, e che invece in un luogo diverso sono state contratte le obbligazioni, intrattenuti i rapporti con gli altri enti assicurativi e gli uffici tributari e rinvenuti i registri dell'impresa, va ritenuta la Competenza del tribunale di quest'ultimo luogo - da considerarsi Sede effettiva della societa - a dichiarare il fallimento della societa stessa. (Conf.Alla sent. N.230-68, massima n.331128 V 2506-66, massima n. 324839 1748-66, massima n.323408).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)