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Sez. U, Sentenza n. 10983 del 08/10/1992 (Rv. 478821 - 01)

Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Giurisdizione in sede di legittimità - Controversie assoggettate | Realizzazione di un'opera idraulica - Provvedimenti amministrativi impeditivi o modificativi dei lavori (quali i provvedimenti adottati dal Ministero dei beni culturali o dalla sovrintendenza a salvaguardia di interessi artistici) - Incidenza diretta ed immediata di detti provvedimenti sul regime delle acque pubbliche - Controversie relative - Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478821-01

Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Giurisdizione in sede di legittimità - Controversie assoggettate

Si caratterizzano per incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, con la conseguenza che le controversie ad essi relative spettano alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque, tutti quei provvedimenti amministrativi che adottati da qualsiasi autorità costituiscono esercizio di un potere che, se pure espressione di interessi più generali o comunque diversi ed eventualmente connessi -come la disposta sospensione dei lavori di sistemazione idraulica, in attuazione di provvedimenti adottati in via generale sul territorio dal Ministro per i beni culturali a tutela dell'assetto dei luoghi ovvero dalla Sovrintendenza a salvaguardia di beni di interesse artistico- rispetto a quelli specifici alla realizzazione dell'opera idraulica, interferiscono con questi ultimi, impedendo o modificando i lavori diretti a regolare il regime delle acque pubbliche a mezzo dell'opera idraulica progettata o in corso di esecuzione, senza che la suddetta giurisdizione possa essere esclusa da un contenuto della impugnativa inteso a denunciare la divergenza del provvedimento impugnato dalla sua causa tipica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)