Sez. 1, Sentenza n. 13934 del 29/11/2016 Cc. (dep. 22/03/2017) Rv. 269940 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Condannati alla pena dell'ergastolo ammessi alla liberazione condizionale ed alla libertà vigilata - Concessione - Possibilità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La liberazione anticipata può essere concessa ai condannati alla pena dell'ergastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 177 cod. pen., l'anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell'estinzione della pena.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 177 CORTE COST., Cod. Pen. art. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)