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Sez. 1, Sentenza n. 7428 del 17/01/2017 Cc. (dep. 16/02/2017) Rv. 271399 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ergastolo cd. ostativo - Sistema di accesso ai benefici - Compatibilità con la Costituzione e la Conv. EDU - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271399-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il sistema delineato dall'ordinamento penitenziario vigente in materia di accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per condanne relative a reati contemplati dall'art. 4-bis ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) è compatibile con i principi costituzionali e con quelli della Conv. EDU, in quanto, in caso di provato ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale ex art. 176, comma terzo, cod. pen. anche per i predetti reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento. (La S.C. in motivazione ha precisato che ciò è sufficiente - alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU - ad escludere che il condannato sia privato "in radice" del diritto alla speranza).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)