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Sez. 3, Ordinanza n. 964 del 15/01/2025 (Rv. 673653-01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Atto spedito con lettera raccomandata - Produzione in giudizio di copia e dell'avviso di ricevimento - Presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673653-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI

La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto raggiunta la prova del regolare recesso anticipato del conduttore, la cui validità era stata contestata dal locatore, deducendo che nel plico ricevuto non era contenuta la comunicazione di disdetta).

Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)