diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3453 del 16/02/2026 (Rv. 676950-01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Procedimenti di notificazione all’estero attraverso il servizio postale - Contestazione della ricezione - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Conoscibilità - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676950-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI

Nell'ipotesi di notifica all'estero attraverso il servizio postale, il giudice di merito chiamato a valutare, in caso di contestazione della ricezione, se vi sia certezza che il plico sia giunto all'indirizzo estero del destinatario al fine di far scattare la presunzione relativa di conoscenza ex art. 1335 c.c., deve riscontrare la presenza di elementi probatori idonei ad attestare l'ingresso del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello offerto dalle risultanze inequivoche dell'avviso di ricevimento secondo la normativa italiana. (Nella fattispecie, il plico, contenente una deliberazione assembleare della comunione ereditaria, spedito all'indirizzo negli Stati Uniti di una dei coeredi, era stato restituito al mittente con la dicitura a stampa "refused – returned to sender", priva di firma, e come tale inidoneo a dimostrare che un incaricato del servizio postale statunitense avesse effettivamente tentato la consegna all'indirizzo indicato e che la destinataria fosse presente e avesse personalmente rifiutato il plico).

Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)