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Sez. 1, Sentenza n. 8864 del 21/03/1989 Ud. (dep. 27/06/1989) Rv. 181641 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PRONUNCIA - NATURA - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181641-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PRONUNCIA - NATURA - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La pronuncia sulla somma che viene assegnata provvisoriamente alla parte civile da imputare nella liquidazione definitiva ha carattere semplicemente delibativo, cautelare, discrezionale ed insindacabile, non acquista efficacia di giudicato in Sede civile, sicché affermatasi la responsabilità dell'imputato e rimessa la liquidazione definitiva del danno al giudice civile l'assegnazione di una provvisionale e la sua misura non sono soggette a ricorso, per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)