Sez. 4, Sentenza n. 8058 del 18/04/1990 Ud. (dep. 01/06/1990) Rv. 184546 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
La concessione alla parte civile di una provvisionale costituisce provvedimento avente carattere delibativo e discrezionale, emesso dal giudice penale allo stato degli Atti e, non avendo autorità di giudicato nel successivo giudizio civile, non pregiudica le successive statuizioni. Ne deriva che tale provvedimento non è ricorribile in Cassazione perché fa salve le più ampie possibilità di difesa dell'imputato. (V mass n 182435, ed ivi citate; (Conf mass n 181641; (Conf mass n 178392, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)