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Sez. 4, Sentenza n. 8058 del 18/04/1990 Ud. (dep. 01/06/1990) Rv. 184546 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1990-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184546-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*

La concessione alla parte civile di una provvisionale costituisce provvedimento avente carattere delibativo e discrezionale, emesso dal giudice penale allo stato degli Atti e, non avendo autorità di giudicato nel successivo giudizio civile, non pregiudica le successive statuizioni. Ne deriva che tale provvedimento non è ricorribile in Cassazione perché fa salve le più ampie possibilità di difesa dell'imputato. (V mass n 182435, ed ivi citate; (Conf mass n 181641; (Conf mass n 178392, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)