Sez. 6, Sentenza n. 35101 del 24/06/2003 Cc. (dep. 04/09/2003) Rv. 226598 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Attività di optometrista - Misurazione della vista - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Non è configurabile il reato di abusivo esercizio della professione medica nella condotta dell'optometrista che abbia effettuato una correzione prismatica, in quanto si tratta di un'attività consistente nella semplice misurazione della potenza visiva con prescrizione di lenti correttive, che non implica necessariamente una diagnosi medico-oculistica diretta ad individuare malattie o imperfezioni dell'occhio per fini terapeutici (nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro probatorio di documentazione da cui risultava l'effettuazione di correzioni prismatiche da parte dell'indagato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)