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Sez. L, Sentenza n. 4748 del 27/05/1987 (Rv. 453392 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - LAVORATORE CHIAMATO A SVOLGERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE - EQUIPARAZIONE DI TALE UFFICIO ALLE FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE EX ART. 2 BIS LEGGE N. 74 DEL 1978 - PERIODO RELATIVO - COMPUTABILITÀ AI FINI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DELLA PENSIONE - SUSSISTENZA - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PER IL MEDESIMO PERIODO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453392-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - LAVORATORE CHIAMATO A SVOLGERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE - EQUIPARAZIONE DI TALE UFFICIO ALLE FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE EX ART. 2 BIS LEGGE N. 74 DEL 1978 - PERIODO RELATIVO - COMPUTABILITÀ AI FINI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DELLA PENSIONE - SUSSISTENZA - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PER IL MEDESIMO PERIODO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*

Il lavoratore privato, chiamato a svolgere l'ufficio di giudice popolare, ha diritto, alla stregua dell'equiparazione di tale ufficio alle funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 2 bis della legge 24 marzo 1978 n. 74, al computo dei giorni di assenza ai fini dell'anzianità di servizio e della pensione, ma non anche, a differenza del dipendente pubblico, al trattamento retributivo per i giorni medesimi salvo diversa previsione di legge o di contratto, considerando che l'art. 3 di detta legge del 1978 contempla, proprio con riguardo alla perdita di retribuzione da parte del dipendente privato, un aumento dell'indennità giornaliera corrisposta al giudice popolare, e che, inoltre, siffatto trattamento retributivo non può discendere dall'art. 32 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale accorda "permessi retribuiti" solo con riguardo alle specifiche ipotesi dei lavoratori chiamati alla carica di consigliere comunale o provinciale (senza che sia configurabile un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'obiettiva diversità dei rispettivi casi). (V 7097/86, mass n 449 185; (V 1491/86, mass n 444 865).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 51, Legge 12/12/1966 num. 1078 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 32 CORTE COST., Legge 24/03/1978 num. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)