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Sez. L, Sentenza n. 3725 del 01/06/1988 (Rv. 458979 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - NON RETRIBUITI - PER LAVORATORI CHIAMATI A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - DIRITTO A RICEVERE GLI SCATTI DI ANZIANITÀ DURANTE IL PERIODO DI ASPETTATIVA - INSUSSISTENZA - DIRITTI DIPENDENTI DALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO - MATURAZIONE DURANTE TALE PERIODO - CONSEGUENZA - SCATTI DI ANZIANITÀ DA ATTRIBUIRE AL MOMENTO DELLA RIPRESA DEL SERVIZIO - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1988-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458979-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - NON RETRIBUITI - PER LAVORATORI CHIAMATI A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - DIRITTO A RICEVERE GLI SCATTI DI ANZIANITÀ DURANTE IL PERIODO DI ASPETTATIVA - INSUSSISTENZA - DIRITTI DIPENDENTI DALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO - MATURAZIONE DURANTE TALE PERIODO - CONSEGUENZA - SCATTI DI ANZIANITÀ DA ATTRIBUIRE AL MOMENTO DELLA RIPRESA DEL SERVIZIO - SPETTANZA.*

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali non hanno diritto a percepire gli scatti di anzianità durante il correlativo periodo di aspettativa, essendo la stessa non retribuita per espressa previsione legislativa (art. 31 legge n. 300 del 1970) ed avendo gli aumenti periodici di anzianità carattere complementare ed aggiuntivo della retribuzione. Peraltro, l'aspettativa predetta, che presuppone la permanenza del rapporto di lavoro, è utile ai fini della maturazione dei diritti dipendenti dall'anzianità di servizio, e quindi anche ai fini degli scatti di anzianità da attribuire ai detti lavoratori nel momento in cui essi riprendono servizio, desumendosi dal regime legale dei più importanti casi di sospensione ex lege del rapporto di lavoro il principio generale per cui effetto normale dell'indicata permanenza è la persistenza (salva la possibilità di diverse previsioni ove la sospensione del rapporto di lavoro abbia titolo convenzionale) di tutti i diritti non incompatibili (come quello della retribuzione) con la temporanea cessazione dell'attività lavorativa ed essendo - di norma - gli aumenti periodici della retribuzione per anzianità (cui, per la loro natura di elementi accessori di origine contrattuale, non è applicabile l'art. 36 cost.) svincolati dall'effettiva prestazione lavorativa e collegati al decorso del tempo nella presunzione di una maggiore affidabilità e professionalità del lavoro (salva diversa pattuizione collettiva od individuale circa specifici meriti individuali). (V 4748/87, mass n 453392; (V 2560/86, mass n 445649; (V 1491/86, mass n 444865).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)