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Sez. 2, Sentenza n. 1678 del 06/04/1999 Cc. (dep. 04/10/1999) Rv. 214405 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Erronea indicazione, nell'atto di gravame, del provvedimento impugnato - Possibilità, per il giudice, di individuare il provvedimento impugnato sulla base delle censure proposte - Sussistenza - Fattispecie in tema di impugnazione di "convalida" di sequestro preventivo.
Stato
decisa il 1999-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214405-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

Il principio generale di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che conferisce rilevanza giuridica all'impugnazione con riferimento all'effettiva volontà della parte quale desumibile dal contenuto dell'atto, prescindendo da eventuali erronee qualificazioni nominali attribuite al gravame, trova applicazione in ogni ipotesi di discrasia tra forma e contenuto, e dunque con riferimento non solo alla qualificazione giuridica del mezzo di impugnazione ma anche all'individuazione del provvedimento impugnato, che deve essere effettuata non già sulla scorta delle indicazioni dell'impugnante bensì in base alla natura ed al tipo delle censure mosse. (In applicazione di tale principio la Corte - desumendo l'effettiva intenzione della parte dalla sostanza delle censure contenute nell'atto di gravame - ha ritenuto validamente proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari in seguito a convalida di quello adottato, in via d'urgenza, dal pubblico ministero, la richiesta di riesame formalmente rivolta, secondo l'intestazione dell'atto, nei confronti del provvedimento di convalida).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)