Sez. U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997 Cc. (dep. 26/01/1998) Rv. 209336 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Erronea attribuzione del "nomen juris" all'impugnazione effettivamente voluta dall'interessato - Potere dovere del giudice di qualificare esattamente il gravame ai fini della sua ammissibilità - Sussistenza - Proposizione di impugnazione non consentita corrispondente all'effettiva volontà dell'interessato - Potere del giudice di diversamente qualificarla ai fini dell'ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso "per saltum" proposto avverso un provvedimento del giudice dibattimentale in tema di decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare - immediatamente impugnabile solo con l'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - individuando nei requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione la chiara volontà dell'interessato di proporre effettivamente il ricorso per cassazione, non consentito nel caso di specie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)