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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9260 del 20/05/2020 (Rv. 657688 - 01)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Beni del patrimonio pubblico oggetto di dismissione - Diritto di opzione in favore del conduttore, ai sensi del d.l. n. 351 del 2001 - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657688-01

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO

In tema di dismissione di beni appartenenti al patrimonio pubblico, il beneficio dell'abbattimento del prezzo di vendita previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 41 del 2004, conv. dalla l. n. 104 del 2004, è riconosciuto a condizione che il richiedente sia conduttore dello specifico immobile che intende acquistare e che in relazione ad esso abbia manifestato - con le modalità indicate nell'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, conv. dalla legge n. 410 del 2001 - la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001; pertanto, in considerazione del carattere speciale e di stretta interpretazione della normativa sulla "cartolarizzazione" degli immobili pubblici, l'opzione esercitata per una determinata unità immobiliare non può ritenersi valida anche per un'altra, solo perché parimenti ricompresa nel programma di dismissione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1 com. 1, Legge 24/04/2004 num. 104, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 1, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)