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Sez. 2 - , Sentenza n. 1359 del 19/01/2017 (Rv. 642467 - 01)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Beni del patrimonio pubblico oggetto di dismissione - Diritto di opzione in favore del conduttore, ai sensi del d.l. n. 351 del 2001 - Esercizio dell'opzione rispetto a più unità abitative - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642467-01

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO

L’art. 3 del d.l. n. 351 del 2001 (conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001), nell’individuare le condizioni per l'esercizio del diritto di opzione in capo ai conduttori di immobili ad uso residenziale oggetto di dismissione da parte degli enti previdenziali, subordina l'esercizio di tale diritto unicamente alla condizione che il conduttore sia in regola con il pagamento dei canoni e non sia proprietario di altra abitazione, sicché non sussiste alcun divieto all'esercizio del diritto di opzione nel caso, come quello di specie, in cui il conduttore sia titolare di due contratti di locazione, vista anche la “ratio” della disciplina che prevede, quale modalità privilegiata di cessione volta a favorire la dismissione degli appartamenti, la cd. “vendita in blocco”, e quindi, anche la facoltà di esercitare l'opzione in relazione a più unità immobiliari.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)