Sez. 2, Sentenza n. 19526 del 07/10/2005 (Rv. 584796 - 01)
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva di terreni - Costruzioni abusive realizzate sul suolo - Sanatoria edilizia - Effetto convalidante - Estensione alla nullità del trasferimento del suolo - Esclusione - Nullità prevista dall'art.18 della legge n. 47 del 1985 - Deroga prevista al secondo comma - Condizioni.
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE
In tema di lottizzazione abusiva di terreni, l'art.2, comma 57, della legge n. 662 del 1996, facendo riferimento esclusivamente alla nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 e non pure a quella di cui all'art. 18 della stessa legge, prevede che a seguito della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, possono essere stipulati - previa allegazione dell'istanza di sanatoria e delle ricevute delle due rate di oblazione - soltanto gli atti di trasferimento delle costruzioni realizzate senza concessione edilizia o in difformità dalla stessa su aree abusivamente lottizzate, sicchè la intervenuta sanatoria edilizia non estende i suoi effetti convalidanti alla nullità del trasferimento del suolo; d'altra parte, l'art. 18 comma secondo della legge n. 47 del 1985, nell'escludere la nullità degli atti tra vivi traslativi, costitutivi o comportanti scioglimento di comunioni relativi a terreni stipulati senza l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica, postula la esistenza delle seguenti tre condizioni concomitanti: a) l'iscrizione dell'immobile principale costituito dal fabbricato nel catasto edilizio; b) il nesso pertinenziale fra l'edificio e il terreno; c) la superficie del terreno inferiore a mq.5.000.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)