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Sez. 3, Sentenza n. 3188 del 14/02/2006 (Rv. 590609 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE | Genitore esercente la patria potestà sui figli minori - Confessione di fatti pregiudizievoli al diritto dei minori sul bene - Inefficacia - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590609-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE

Il genitore, non avendo il potere di disporre dei beni dei figli minori senza l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 cod. civ.), non ha neppure il potere di confessare (giudizialmente o extragiudizialmente), senza tale autorizzazione, fatti dalla cui prova il diritto del figlio possa risultare pregiudicato, perché l'art. 2731 cod. civ., nel prevedere che la confessione non è efficace se non proviene da persona che è capace di disporre del diritto, equipara la confessione ad un atto di disposizione, che, come è precisato nel secondo comma del medesimo articolo, il rappresentante può compiere solo nei limiti in cui dispone del potere di vincolare il rappresentato, e si riferisce, perciò, non solo ai diritti indisponibili considerati dagli artt. 2733 e 2735 cod. civ. (a norma dei quali la confessione fa piena prova contro colui che l'ha fatta purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili) ma, più in generale, alla capacità correlata allo stato del soggetto confitente, cioè alla capacità di disporre. La confessione resa da soggetto incapace sotto il profilo probatorio ha il valore di un mero indizio che il giudice può liberamente valutare unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2731, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)