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Sez. 1, Sentenza n. 2043 del 20/06/1968 (Rv. 334130 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - AFFERMAZIONE DELL'ESTRANEITA DI UN DATO CESPITE ALL'ASSE EREDITARIO - INAPPLICABILITA DELL'ART 9 DEL RD N 2370 DEL 1923 - AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE - LITISCONSORTE NECESSARIA.*
Stato
decisa il 1968-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334130-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - AFFERMAZIONE DELL'ESTRANEITA DI UN DATO CESPITE ALL'ASSE EREDITARIO - INAPPLICABILITA DELL'ART 9 DEL RD N 2370 DEL 1923 - AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE - LITISCONSORTE NECESSARIA.*

L'art. 9 della legge tributaria sulle successioni (R.d. 30 dicembre 1923, n. 2370), riguardando la restituzione delle imposte di successione con riferimento all'art. 7 della stessa legge, non e applicabile quando si chieda l'accertamento negativo in ordine alla pretesa fiscale di imposta, mediante la affermazione della estraneita di un dato cespite all'asse ereditario. In questa ipotesi il giudizio deve essere proposto anche nei confronti della finanza, titolare della pretesa fiscale e indubbiamente interessata al rapporto, tanto che la pronunzia avente per oggetto, attraverso l'esclusione di un bene dall'asse ereditario, la non assoggettabilita del bene medesimo alla imposta ereditaria, sarebbe inutiliter data se non fosse emessa nei confronti del titolare del potere di imposizione. (V. Sull'ultima parte, n.2509-66, mass. N.324843).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 2370 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)