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Sez. 1, Sentenza n. 765 del 16/03/1972 (Rv. 356924 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - LIMITAZIONI DI PROVA STABILITE DAGLI ARTT 45, 48 E 50 DEL RD N 3270 DEL 1923 - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI ACCERTAMENTO DELL'APPARTENENZA DI UN BENE AL PATRIMONIO EREDITARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356924-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - LIMITAZIONI DI PROVA STABILITE DAGLI ARTT 45, 48 E 50 DEL RD N 3270 DEL 1923 - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI ACCERTAMENTO DELL'APPARTENENZA DI UN BENE AL PATRIMONIO EREDITARIO - ESCLUSIONE.*

Le limitazioni di prova stabilite dagli artt 45, 48 e 50 della legge tributaria sulle successioni (RD 30 dicembre 1923 n 3270)per la deduzione dei debiti ereditari non trovano applicazione per la ipotesi diversa in cui non si tratta di sottrarre dal valore dell'asse gia accertato passivita, ma si deve invece, con operazione preliminare, stabilire l'appartenenza, o meno, al patrimonio ereditario di un bene ed accertarne la consistenza. Tali norme costituiscono, invero, Disposizioni di carattere eccezionale non suscettibili di interpretazione analogica, e pertanto non riferibili a casi diversi da quelli in esse contemplati. (V 142'69, mass n 338042; 2043'68, mass n 334130).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 50, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)