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Sez. 2, Sentenza n. 587 del 18/01/1992 (Rv. 475366 - 01)

Competenza civile - Competenza per valore - Rapporti obbligatori - Quote di obbligazione | Pagamento di un debito condominiale da parte di alcuni condomini - Domande di rimborso nei confronti degli altri condomini - Determinazione del valore della causa - Inapplicabilità del cumulo previsto dall'art. 11 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1992-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475366-01

Competenza civile - Competenza per valore - Rapporti obbligatori - Quote di obbligazione

I crediti di rimborso spettante verso gli altri condomini a quelli che abbiano pagato un debito condominiale, pur trovando causa in tale unica obbligazione assunta verso il terzo costituiscono pur sempre distinte obbligazioni onde la inapplicabilità del cumulo previsto dall'art. 11 cod. proc. civ. ai fini della determinazione del valore della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Proc. Civ. art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)