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Sez. 1, Sentenza n. 8397 del 24/08/1998 (Rv. 518320 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - QUOTE DI OBBLIGAZIONE | Pagamento di quote di contributi da parte di consorziati - Determinazione del valore della causa - Azioni proposte separatamente e fondate su autonome e distinte ragioni obbligatorie (le singole adesioni all'associazione consortile) se pur dipendenti da identico titolo - Inapplicabilità del cumulo previsto dall'art. 11 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1998-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518320-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - QUOTE DI OBBLIGAZIONE

La norma contenuta nell'art. 11 cod. proc. civ., secondo la quale, se è chiesto in giudizio l'adempimento per quote di un'obbligazione contro più parti, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione, presuppone l'unicità del rapporto obbligatorio e della domanda giudiziale. Essa pertanto non è applicabile nell'ipotesi in cui l'adempimento delle quote sia chiesto con azioni separate, ciascuna delle quali sorretta da un'autonoma e distinta ragione obbligatoria, se pur dipendente da identico titolo, dovendo in tal caso la singola domanda essere separatamente considerata ai fini della determinazione della competenza per valore (in applicazione di tali principi, è stata confermata la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Roma aveva affermato la propria competenza per valore in ordine alla richiesta di pagamento di quote di contributi consortili, ex artt. 10 e 12 e non già 11 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)