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Sez. U, Sentenza n. 9072 del 06/06/2003 (Rv. 563984 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Retrocessione - Domanda - Proponibilità davanti al giudice ordinario - Condizioni - Mancata realizzazione e diversa destinazione dei fondi espropriati - Distinzione - Automatica costituzione del diritto soggettivo e previa declaratoria di non utilità dei fondi per l'opera pubblica - Accertamento - Riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità - Prevalenza - Riferimento al decreto di espropriazione - Insufficienza.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563984-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Ai fini dell'indagine sulla proponibilità davanti al giudice ordinario della domanda di retrocessione di beni espropriati, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'opera pubblica non sia stata eseguita, e siano decorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati (art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359), dall'ipotesi in cui, dopo la esecuzione totale o parziale dell'opera medesima, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione (artt. 60 e 61 della citata legge). Mentre nel primo caso il diritto soggettivo alla retrocessione, azionabile davanti all'A.G.O., sorge automaticamente per effetto di detta mancata realizzazione, e quindi a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell'amministrazione, nel secondo caso il diritto stesso nasce solo se ed in quanto l'amministrazione, con valutazione discrezionale (al cospetto della quale la posizione soggettiva del privato è di interesse legittimo) abbia dichiarato che quei fondi più non servano all'opera pubblica. La ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi deve essere accertata con riguardo non solo al decreto di espropriazione, ma anche e soprattutto alla dichiarazione di pubblica utilità.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)