diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 239 del 18/01/1977 (Rv. 383764 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RETROCESSIONE - DOMANDA - PROPONIBILITA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - MANCATA REALIZZAZIONE E DIVERSA DESTINAZIONE DEI FONDI ESPROPRIATI - DISTINZIONE - AUTOMATICA COSTITUZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO E PREVIA DECLARATORIA DI NON UTILITA DEI FONDI PER L'OPERA PUBBLICA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - PREVALENZA - RIFERIMENTO AL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383764-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RETROCESSIONE - DOMANDA - PROPONIBILITA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - MANCATA REALIZZAZIONE E DIVERSA DESTINAZIONE DEI FONDI ESPROPRIATI - DISTINZIONE - AUTOMATICA COSTITUZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO E PREVIA DECLARATORIA DI NON UTILITA DEI FONDI PER L'OPERA PUBBLICA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - PREVALENZA - RIFERIMENTO AL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - INSUFFICIENZA.*

Al fine dell'indagine sulla proponibilita davanti al giudice ordinario della domanda di retrocessione di beni espropriati, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'opera pubblica non sia stata eseguita, e siano decorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati (art 63 della legge 25 giugno 1865 n 2359), dall'ipotesi in cui, dopo la esecuzione totale o parziale dell'opera medesima, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione (artt 60 e 61 della citata legge). Mentre nel primo caso il diritto soggettivo alla retrocessione, azionabile davanti all'AGO, sorge automaticamente per effetto di detta mancata realizzazione, e, quindi, a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell'amministrazione, nel secondo caso il diritto stesso nasce solo se ed in quanto lo espropriante, ovvero il prefetto, su istanza dell'espropriato, abbiano dichiarato che quei fondi piu non servano all'opera pubblica. La ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi deve essere accertata con riguardo non solo al decreto di espropriazione, ma anche e soprattutto alla dichiarazione di pubblica utilita, in quanto, ove il primo si riferisca ad una parte delle opere globalmente contemplate dalla seconda, la mancata esecuzione di quella parte, rispetto alla parziale attuazione delle opere nel loro complesso, viene a configurare una retrocessione di porzioni residue rimaste inutilizzate. (V 2550/75, mass nn 376478 e 376481; (V 494/74, mass n 368232; (V 1483/72, mass nn 358140 e 358141).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)