Sez. L, Sentenza n. 25888 del 28/10/2008 (Rv. 605192 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Contratto collettivo - Inserimento di clausola penale - Ammissibilità - Valutazione del giudice - Esercizio d'ufficio - Configurabilità - Presupposti - Danno in concreto - Mancanza - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di contratto collettivo, la disposizione pattizia che preveda una maggiorazione degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento degli oneri contributivi è assimilabile alla previsione di cui all'art. 1382 cod. civ. e la relativa valutazione sull'eccessiva onerosità della clausola penale può essere operata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1384 cod. civ, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale; né assume rilievo, a tale fine, la dedotta mancanza di danno in concreto, che resta estraneo alla struttura della clausola penale, il cui importo è dovuto indipendentemente dalla prova del danno (nella specie, relativa ad una clausola del contratto integrativo provinciale del 22 ottobre 1998 che prevedeva il versamento di maggiorazioni a favore della Cassa edile della Provincia di Messina in caso di ritardato pagamento contributivo, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha corretto la motivazione della sentenza di merito, che aveva ritenuto incompatibile la disposizione di cui all'art. 1382 con la contrattazione collettiva di lavoro, escludendo, peraltro, la fondatezza della domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)