Sez. 3, Sentenza n. 8071 del 28/03/2008 (Rv. 602378 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Potere del giudice - Esercizio d'ufficio - Configurabilità - Presupposti - Risultanza "ex actis" - Necessità - Accertamenti d'ufficio da parte del giudice - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale escluso di poter esercitare il potere di riduzione della penale in mancanza di una istanza in tal senso del ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)