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Sez. L, Sentenza n. 15341 del 07/08/2004 (Rv. 575299 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE | Interpretazione delle norme giuridiche - Ammissibilità - Conseguenze - Interpretazione diretta da parte della Corte di Cassazione - Ammissibilità - Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione per violazione di norme di diritto.
Stato
decisa il 2004-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575299-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE

Il giudicato, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche. Ne consegue che, da un lato, il giudice può essere interpretato direttamente dalla Corte di Cassazione, e, dall'altro, l'erronea interpretazione che ne sia data dal giudice di merito può essere denunciata con ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di norme di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)