Sez. 1, Sentenza n. 10229 del 16/05/2005 (Rv. 581492 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Accertamento e interpretazione da parte del giudice di merito - Censurabilità - Limiti - Fattispecie in materia di separazione personale fra coniugi.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
In tema d'interpretazione di precedenti decisioni giudiziali fra le parti, l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri di ermeneutica, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o per vizi di motivazione relativi alla loro applicazione. Ciò in quanto, se è vero che il giudicato contiene un comando giuridico la cui osservanza s'impone alle parti del rapporto sostanziale, è anche vero che il contenuto di quella regola ha già formato oggetto dell'interpretazione da parte del giudice di merito della seconda vertenza, avente a suo presupposto il giudicato formatosi a conclusione della prima, così che questa nuova interpretazione, compiuta dal giudice del secondo giudizio (e che esamina una controversia in cui dev'essere applicata la regola concreta <ex iudicato>), non equivale al caso del primo giudizio, in cui si è già operata la trasformazione della astratta fattispecie <legislativa> nella regola del caso concreto (la <regula iuris>). Più in particolare, l'operazione interpretativa compiuta nella seconda vertenza, avente ad oggetto una regola astratta già applicata (e perciò divenuta concreta, nel corso del primo giudizio), è l'esatto equivalente dell'interpretazione di un contratto o di un negozio o di un provvedimento amministrativo, atteso che in tutti e tre questi atti (sentenza, negozio e provvedimento amministrativo) le regole in essi contenute hanno riguardo a fatti giuridicamente già in precedenza qualificati (in applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze volte a censurare l'interpretazione del giudicato, formatosi in materia di determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato, resa nell'ambito di una decisione sulla separazione personale del medesimo, e operata da una corte d'appello, per violazione di legge diversa da quella contenuta negli artt. 1362 e ss. cod. civ., nel corso di un giudizio di revisione dell'entità dell'assegno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)