Sez. 1, Ordinanza n. 38433 del 27/11/2003 Cc. (dep. 29/09/2004) Rv. 229732 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Sopravvenuto mutamento del collegio giudicante - Perdita di efficacia dell'ordinanza che aveva disposto la sospensione - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione
Il mutamento del collegio giudicante non influisce sulla validità dell'ordinanza di sospensione della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare emessa dal precedente collegio ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen., sia perchè la perdita di efficacia non è prevista da alcuna norma di legge sia perchè il criterio ispiratore dell'intero ordinamento processuale è quello della conservazione degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)