Sez. 6, Sentenza n. 1728 del 28/04/1997 Cc. (dep. 02/06/1997) Rv. 208213 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sopravvenuto mutamento del collegio giudicante - Perdita di efficacia dell'ordinanza che aveva disposto la sospensione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
L'eventuale mutamento del collegio non influisce sulla validità dell'ordinanza di sospensione della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare emessa da precedente collegio ai sensi dell'art. 304 comma 2 cod.proc.pen. per complessità del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)