Sez. 1, Sentenza n. 5848 del 09/05/2000 (Rv. 536280 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Impugnazione ordinaria e istanza per regolamento di competenza - Proposizione ad opera di due diverse parti - Notificazione ai controinteressati della istanza per regolamento di competenza - Modalità - Termine - Decorrenza dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria - Proposizione di detta impugnazione oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronuncia impugnata - Rilevanza - Esclusione - Sospensione durante il periodo feriale - Operatività.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
In caso di proposizione di impugnazione ordinaria e di istanza per regolamento di competenza ad opera di due diverse parti nel medesimo giudizio, in virtù del combinato disposto degli artt. 43 e 47 cod. proc. civ., l'istanza per regolamento va notificata ai controinteressati nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della impugnazione ordinaria, anche se quest'ultima sia stata proposta trascorsi i trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia impugnata. Detto termine deve essere computato tenendo conto della sospensione feriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)